Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-segundo e 21-ter. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi. (2) 2. Per i delitti previsti dal capo I https://www.studio-legale-roma.com/italiano-renens-svizzera.html